mercoledì 21 ottobre 2009

NUOVO SITO ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA

All'indirizzo internet

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si accede al nuovo sito dell'AS CR.
Cliccando in PATRIMONIO, RICERCA DOCUMENTI DIGITALIZZATI si raggiunge il motore di ricerca dei documenti digitalizzati.
Sono disponibili i registri decadali di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza del periodo 1866-1905 dei Comuni della provincia di Cremona.

sabato 3 ottobre 2009

CITTADINANZA ITALIANA

La materia della cittadinanza è disciplinata in modo organico dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e dal regolamento di applicazione, Decreto Presidente Repubblica 12 ottobre 1993, n.572.
I procedimenti di acquisto della cittadinanza coinvolgono nel loro iter diverse amministrazioni dello Stato.
Tali procedimenti prevedono, in alcune loro fasi, la competenza del sindaco e dell’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell’ interessato, per cui seguirà una sintetica panoramica dei casi più frequenti di acquisizione della cittadinanza italiana, con l’indicazione degli adempimenti da effettuare.

La cittadinanza è:

* Attribuita per nascita
* Acquisita
* Riconosciuta (il riconoscimento è disciplinato dalla Circolare del Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8.4.1991)

ATTRIBUZIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER NASCITA

Una persona è cittadina italiana se:

1. nasce da padre o madre italiani dovunque avvenga la nascita. Se almeno uno dei genitori è italiano, in ogni caso, il figlio sarà cittadino italiano.
2. nasce in territorio italiano. Solo nei seguenti casi

a. figli di ignoti
b. figli di apolidi (senza alcuna cittadinanza). In questo caso sono i genitori a dover dimostrare il loro status di apolidi.
c. figli di stranieri che non seguono la cittadinanza dei genitori per la legge dello stato di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art. 2 del DPR 572/93.

P.S: il cittadino straniero che nasce in Italia non acquista la cittadinanza italiana se non nel caso sopra indicato
ACQUISTO CITTADINANZA ITALIANA

1. Acquisto automatico
Un cittadino straniero per nascita, acquista la cittadinanza italiana nei seguenti casi:
a. il minorenne straniero riconosciuto da padre o da madre di cittadinanza italiana acquista la cittadinanza italiana fin dalla nascita, sempre che a quella data il genitore fosse italiano. L’acquisto per effetto del riconoscimento è un automatismo che viene attestato dal Sindaco
b. il minorenne straniero adottato da padre o da madre di cittadinanza italiana, acquista la cittadinanza italiana con la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile del comune.
c. Il figlio minorenne di straniero che acquista la cittadinanza italiana, diventa italiano se, al momento dell’acquisto, convive con questo genitore. Anche in questo caso l’acquisto della cittadinanza del figlio minore è un automatismo che viene attestato dal Sindaco
2. Acquisto a seguito di dichiarazione
Un cittadino straniero per nascita, in possesso di determinati requisiti, o verificandosi alcune condizioni, rende una dichiarazione con la quale manifesta la volontà di acquisto della cittadinanza.
Ipotesi:
a. Figlio naturale, maggiorenne, riconosciuto dai genitori italiani. La dichiarazione di riconoscimento non determina l’acquisto della cittadinanza a meno che non si accompagni o sia eseguita, entro un anno dalla data in cui è stata resa dal genitore italiano, da un’ulteriore dichiarazione del riconosciuto che esprime la volontà di diventare cittadino italiano. La dichiarazione per l’acquisto della cittadinanza italiana è resa all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza, oppure all’autorità consolare italiana all’estero.
b. Straniero nato in Italia e legalmente residente in Italia senza interruzioni fino al compimento della maggiore età. Può diventare cittadino italiano se rende una dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza tra i 18 e i 19 anni. La residenza è legale quando lo straniero è in possesso di regolare di titolo di soggiorno ed è iscritto in anagrafe.
c. Straniero del quale almeno un genitore oppure un nonno, sono stati cittadini italiani per nascita, e risiede legalmente, al compimento della maggiore età, da almeno due anni, in Italia. Può diventare cittadino italiano se rende una dichiarazione all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza tra i 18 e i 19 anni.
d. Straniero del quale almeno un genitore, oppure un nonno, sono stati cittadini italiani per nascita, che ha assunto pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, può diventare cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana.
3. Acquisto per concessione - naturalizzazione

a) Naturalizzazione a seguito matrimonio

Cos’è
La concessione della cittadinanza è possibile per i cittadini stranieri coniugati con cittadino italiano, in assenza degli impedimenti derivanti da eventuali sentenze di condanna o dalla presenza di motivi che riguardano la sicurezza della Repubblica.
Il coniuge straniero di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se risiede, legalmente, in Italia da almeno 2 anni (1 anno in caso di presenza di figli nati dal matrimonio o adottati) oppure, se risiede all’estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio.
Dove
La cittadinanza viene conferita, su richiesta dell’interessato, con Decreto del Ministro dell’Interno che diventa efficace solo dopo il giuramento, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all’autorità diplomatico-consolare. L’interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.
Come
Trascorsi i termini sopra evidenziati dalla data di matrimonio l’interessato può inoltrare domanda al Ministero dell’Interno per l’acquisto della cittadinanza italiana.
La domanda è redatta sugli apposti modelli in distribuzione presso lo Sportello Unico Servizi (all’estero presso i Consolati), e presentata al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato, oppure all’autorità consolare in caso di residenza all’estero.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione comprovante i requisiti e non potranno più essere accettate autocertificazioni.
La richiesta è soggetta al pagamento di un contributo di € 200 (versamento da effettuarsi in Posta)


Il decreto del Ministero dell’Interno con cui viene concessa la cittadinanza italiana è trasmesso dalla Prefettura all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del richiedente, e notificato all’interessato, il quale ha sei mesi di tempo dalla notifica per rendere il prescritto giuramento dinanzi all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o, se residente all’estero, dinanzi all’autorità diplomatica-consolare.

b) Naturalizzazione ordinaria

Cos’è
La legge individua categorie di persone straniere che possono richiedere la concessione della cittadinanza italiana. A tali persone sono richiesti, inoltre, periodi di residenza legale sul territorio italiano di diversa durata. La residenza è legale quando lo straniero è in possesso di titolo di soggiorno valido ed è iscritto in anagrafe.
Categoria di stranieri Anni di residenza richiesti
a) Straniero il cui padre o madre o un nonno siano stati cittadini per nascita 3 anni
b) Straniero nato nel territorio della Repubblica 3 anni
c) Straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano o figlio legittimo maggiorenne di straniero naturalizzato 5 anni dall’adozione o dall’acquisto della cittadinanza del genitore naturalizzato italiano
d) Straniero cittadino dell’unione Europea 4 anni
e) Straniero extracomunitario 10 anni
f) Straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia o se vi è un eccezionale interesse dello Stato Nessun termine di tempo
g) Apolide 5 anni
h) Straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello stato anche all’estero 5 anni di servizio
non si richiede residenza
i) Straniero affiliato da cittadino prima della L.184/1983 7 anni dopo l’affiliazion


Dove

La cittadinanza, in tale ipotesi, viene conferita, su richiesta dell’interessato, con Decreto del Presidente della Repubblica. L’efficacia del decreto è però subordinata alla prestazione del giuramento, dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o davanti all’autorità diplomatico-consolare. L’interessato diventa cittadino italiano il giorno dopo aver prestato giuramento.

Come
L’interessato deve inoltrare domanda al Ministero dell’Interno.
La richiesta è soggetta al pagamento di un contributo di € 200 (versamento da effettuarsi in Posta).
La domanda è redatta sugli appositi modelli in distribuzione presso lo Sportello Unico Servizi (all’estero presso i Consolati), e presentata al Prefetto competente in relazione al luogo di residenza dell’interessato, oppure all’autorità consolare in caso di residenza all’estero.
Alla domanda deve essere allegata la certificazione comprovante i requisiti e non potranno più essere accettate autocertificazioni.

Il decreto del Presidente della Repubblica con cui viene concessa la cittadinanza italiana è comunicato dalla Prefettura all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del richiedente, e notificata al richiedente stesso, il quale ha sei mesi di tempo dalla notifica, per rendere il prescritto giuramento dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o, se residente all’estero, dinanzi all’autorità diplomatica-consolare.

RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI DISCENDENTI DI CITTADINI ITALIANI (IURE SANGUINIS)

Cos’è
E’ una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza:
1. cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L’ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza ( cd. Iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E’ questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell’atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
2. cittadinanza dello stato di nascita, in quanto nati in uno stato che applica il criterio dello iure loci. Secondo tale criterio è cittadino di un determinato Stato chi nasce sul territorio di quello stato indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori.

Dove
La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è, in Italia, del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.

Si ricorda che il riconoscimento della cittadinanza italiana in oggetto, può essere effettuato anche dalla rappresentanza consolare italiana competente, in relazione alla località straniera di residenza dei soggetti rivendicanti la titolarità della cittadinanza italiana. In questo caso l’istanza dovrà essere indirizzata al console italiano competente.

Come
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell’avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana.

Si distinguono varie fasi:

1. Iscrizione in anagrafe. L’interessato al riconoscimento deve richiedere innanzitutto l’iscrizione nell’anagrafe del comune di effettiva dimora. L’iscrizione in anagrafe segue le modalità previste per l’iscrizione in anagrafe degli stranieri. Quindi a tal fine è richiesta l’esibizione del passaporto e del permesso di soggiorno, oppure in sostituzione del permesso una copia della dichiarazione di presenza resa innanzi al Questore.
2. Richiesta. Una volta iscritto all’anagrafe lo straniero presenta una domanda al sindaco.
Cosa occorre
il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato allegando alla richiesta i seguenti atti:
- estratto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
- atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero, tradotto e legalizzato se formato all’estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l’avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente interessato; esempio:
a) avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1922 acquista la cittadinanza brasiliana perdendo automaticamente la cittadinanza italiana. Un figlio nato successivamente a questa data, nasce da padre straniero, pertanto la cittadinanza non viene trasmessa e quindi riconosciuta.
b) Avo italiano emigra in Brasile nel 1920; nel 1921 nasce un figlio il quale è cittadino italiano in quanto nato da padre italiano e cittadino brasiliano poichè nato sul suolo brasiliano. Se il padre, successivamente a questa data acquista la cittadinanza brasiliana perde automaticamente quella italiana. Il figlio non acquista la cittadinanza brasiliana che già possiede per nascita, pertanto non perde la cittadinanza italiana. Il procedimento può pertanto continuare.
3. Mancata rinuncia. il funzionario dello Stato Civile di residenza acquisisce dalla competente autorità consolare italiana il certificato attestante che né gli ascendenti in linea retta né il richiedente hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
4. Chiusura procedimento. Una volta effettuato l’accertamento sul possesso dei requisiti il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

Precisazioni

La discendenza per via materna
La discendenza può avvenire anche per via materna, tuttavia la donna trasmette la cittadinanza italiana solo ai figli nati dopo il 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione.
Esempio:donna italiana, in quanto nata da padre cittadino italiano, nata nel 1920, genera un figlio in data 30.12.1947; questa donna non può trasmettere al figlio la cittadinanza italiana da lei posseduta. Se la nascita del figlio avviene invece in data successiva al 01.01.1948 tale trasmissione potrà avvenire.

Figli minori.
I figli minori per effetto del riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana del genitore, acquisiscono dalla nascita la cittadinanza italiana senza necessità di procedimenti aggiuntivi. Il fatto che il figlio sia presente o meno sul territorio italiano, è irrilevante:una volta trascritto l’atto di nascita su richiesta del genitore, se residente si iscriverà in Anagrafe, se residente all’estero si predisporrà un’iscrizione Aire.

Note
Gli atti (originali) formati all’estero da autorità straniere, devono essere:
- legalizzati dall’autorità diplomatica italiana competente,
- tradotti in lingua italiana. La traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero dall’autorità diplomatica italiana competente, oppure da un traduttore in Italia che con giuramento innanzi alla Cancelleria del Tribunale (asseverazione) abbia reso la propria traduzione ufficiale.

Informazioni più dettagliate: http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/ministero/dipartimenti/dip_immigrazione/
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/NormativaOnline/Normativa_consolare/ServiziConsolari/Cittadinanza.htm