lunedì 14 febbraio 2022

QUANDO CONTRATAR UM PESQUISADOR ...

Volto a dizer uma coisa que continuo dizendo ha mais de 10 anos

NO 90% DOS CASOS DE PESQUISAS, NAO PRECISA CONTRATAR NINGUEM
Cada um, com boa vontade, através das ferramentas on line, SEM NECESSIDADE DE ASSINAR CURSINHOS ON LINE (ENTRE OUTRAS COISAS NAO BARATOS), so perdendo umas (MUITAS) horas pode chegar as informações que precisam, tem ate cursos FREE para isso (entrem no site do Familysearch e vão poder ver que não estou dizendo besteiras).
Depois conseguir pegar o doc em alguns casos pode ser complicado mas muitas vezes dá para fazer tudo até estando no Brasil (tem que estudar um pouco de logística mas isto não é um problema, se a pessoa quer se mexer e não querer pagar alguém para ter tudo pronto) e ao final das contas, pelos relatos que diariamente podemos ler aqui e em outros grupos, muitos pagam sem obter nada em troca, até nos sites mais famosos de emigracao regional onde se cobra mais de 2000 bolsonaros temos exemplos de pessoas que pagaram adiantamentos de 350 dilmas e 650 temers para nao obter ABSOLUTAMENTE NADA em troca ...
ESTAS SAO AS RAZOES BOAS PARA NAO CONTRATAR PESQUISADOR NENHUM
Só que eu escrevi 90% pois na verdade tem sim um 10% de casos onde não só é ACONSELHAVEL mais NECESSARIO contratar, mas deve ser um BOM. Pois o risco de contratar um pipoqueiro é muito alto ...

domenica 16 agosto 2020

SOSPENSIONE OPERATIVITA' SITO DI RICERCHE FAMILIARI LOMBARDI NEL MONDO

 Qualche giorno fa il portale è stato disconnesso in attesa di accordi con il Ministero dei Beni Culturali.

Eventuali informazioni vanno richieste direttamente all'Archivio di Stato di Mantova.


http://www.archiviodistatomantova.beniculturali.it/


Direttore Luisa Onesta Tamassia 

SEDE:
Via Roberto Ardigò, 11 - CAP. 46100 MANTOVA

SALA CONVEGNI:
Via Dottrina Cristiana, 4 - CAP. 46100  MANTOVA

Contatti:

Telefono: 0376/324441
Segreteria: as-mn@beniculturali.it
Direzione: luisaonesta.tamassia@beniculturali.it
pec: mbac-as-mn@mailcert.beniculturali.it

domenica 9 agosto 2020

ESEMPIO DI TRASCRIZIONE VERBA AD VERBA



Pubblico qui la trascrizione verba ad verba di un atto integrale di matrimonio del Comune di Casaletto di Vaprio del 1867.

https://drive.google.com/file/d/19MMSGKsuC7Dd96Wm26IGRECa_dFldN0j/view?usp=sharing

Chi stese l'atto all'epoca non possedeva di certo una bella calligrafia, quindi si tratta anche di un buon esercizio di paleografia ...

https://drive.google.com/file/d/18A9CS3xouUl7XvkOaDzBHwt_yQtXfKts/view?usp=sharing



 

mercoledì 3 giugno 2020

VALIDITA' DEI CERTIFICATI - VALIDADE DAS CERTIDOES




Pubblico qui spiegazione gentilmente concessa dall'avv Maria Stella La Malfa del foro di Palermo, che ringrazio sentitamente per la cortesia (mariastella.lamalfa@gmail.com)

Qual è il termine di validità dei certificati? Dopo quanto tempo dalla emissione devo rifarli? E quelli emessi all’estero?

Una delle domande più frequenti che spesso mi viene posta riguarda la validità dei certificati, soprattutto quelli emessi all’estero, con specifico riferimento alle pratiche di cittadinanza ius sanguinis cioè, per farla breve, in tanti mi chiedono se-una volta emessi-esista un termine oltre il quale questi certificati vadano rifatti.

È bene ricordare che la validità dei certificati è regolata nel nostro ordinamento dall’art. 41 del d.p.r. 445/2000 (così come modificato dalla legge 183/2001) che espressamente stabilisce che:
“I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore”.

In altre parole, se le indicazioni contenute nel certificato non sono soggette a modifiche allora il certificato non ha scadenza ed ha validità per sempre; in caso contrario, ha una durata di sei o quella specifica prevista da altre norme.

Basti pensare al certificato di nascita o di morte per capire il senso della norma.

Che necessità ci sarebbe,ad esempio, di richiedere l’emissione di un nuovo certificato di nascita, rilasciato ad esempio nel 2016, relativo ad un discendente nato nel 1900? Quali informazioni nuove dovrebbe contenere?

Inoltre, si sottolinea come la eventuale apposizione della dicitura relativa alla durata di sei mesi in tali certificati è da considerarsi come non apposta in quanto contraria al dato normativo.

Qualcuno potrebbe obiettare che questa norma però si applichi soltanto ai certificati emessi da un ente pubblico italiano ed invece no!

Infatti, non solo da un lato, nella applicazione delle norme esistono dei criteri ermeneutici contenuti nell’art. 12 delle Disposizione Preliminari al Codice Civile (cosiddette Preleggi) tra cui la interpretazione analogica ma è stato proprio l’Ufficio III della Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, competente per le questioni attinenti alla cittadinanza italiana che, a seguito di apposito quesito formulato dalla Prefettura UTG di Bergamo, ha chiarito ulteriormente la applicazione, in via analogica, anche per i certificati esteri, di quanto disposto dall’art. 41 del citato decreto.

Pertanto, è ben possibile produrre ai fini del riconoscimento della cittadinanza certificati emessi anche da più di un anno purché relativi a fatti non più modificabili per cui va da sé per esempio che tutti i certificati relativi a persone defunte abbiano durata illimitata nel tempo e richiedere di rifare tutti i documenti solo perché è passato un anno o sei mesi significa, a mio avviso, gravare di ulteriori spese (inutili) il richiedente la cittadinanza italiana.

Una cautela maggiore si potrebbe avere per i richiedenti, soprattutto per eventuali certificati di matrimonio ma non mi sentirei di chiedere di rifare nel 2020 un certificato emesso nel 2018 se non ci sono state modifiche.

Del resto, con riferimento al processo giudiziale, va ricordato che il processo è retto dall’onere probatorio per cui la parte deve fornire la prova del suo diritto ed, in particolare, nei processi di cittadinanza ius sanguinis, la prova della filiazione da discendente italiano per cui il giudice più che la data dell’atto valuterà il contenuto dell’atto.

Aggiungo una nota: la procura alle liti non ha nemmeno quella un termine poiché viene rilasciata, a seconda se è generale o speciale, per compiere determinati atti o un determinato processo oppure ad una serie indeterminata di liti e pertanto, non serve rifarla dopo un anno .

lunedì 10 febbraio 2020